Esclusivo. Una nuova inchiesta sulla sentenza Miteni.

Prima puntata, Solvay imputato di pietra.
 
Al Processo di Vicenza sono stati condannati i manager di Miteni (a 17 anni e 6 mesi Brian McGlynn e a 17 anni Luigi Guarracino, entrambi provenienti da Spinetta Marengo, l’uno da Ausimont l’altro da Solvay), nonché i vertici della lussemburghese ICIG e della giapponese Mitsubishi. Queste due società sono chiamate a rispondere civilmente del danno (circa 56,8 milioni di euro al Ministero dell’Ambiente, 6,57 milioni alla Regione Veneto, 844 mila all’ARPAV, oltre a centinaia di parti civili a 15.000 euro ciascuna). Ebbene, detto chiaramente: ai risarcimenti dovrebbero provvedere, in solido, soggetti per lo più falliti imputabili fino al 2008 o irraggiungibili. Ma non Solvay/Syensqo, che invece è riccamente solvibile.
 
Solvay non compare né tra gli imputati, né tra i responsabili civili, né nel dispositivo. Non perché la Corte l’ha assolta ma perché non l’ha giudicata, cioè perchè l’Accusa non l’aveva portata a giudizio. Avrebbe dovuto, perché il committente di Miteni per il pfas cC6O4 negli anni 2000 è stata la monopolista Solvay: «A Trissino arrivava una resina dall’impianto Solvay in Italia (Spinetta Marengo) -si legge in sentenza- Dalle resine che provenivano da Solvay veniva recuperato il C6O4… e allo stesso modo poi veniva commercializzato restituito in parte all’impianto Solvay». Il flusso entra da Spinetta, viene lavorato a Trissino, e torna indietro come prodotto. A Trissino resta lo scarto, scaricato nelle falde acquifere.
 
Qui, nel trattamento dello scarto, sta il cuore dei delitti: avvelenamento doloso di acque destinate all’alimentazione e disastro ambientale. Lo smaltimento del rifiuto, la parte più sporca, era compito di Miteni, ma chi governava il ciclo che conosceva doloso era Solvay. Il rifiuto finisce nelle falde idriche destinate all’alimentazione umana. Centinaia di migliaia di persone la berranno per decenni, prima PFOA e poi Cc6O4.
 
La piena consapevolezza”, il dolo di Solvay è irrefutabile. La sentenza stabilisce negli atti che i ricercatori del CNR, quando anni prima avevano cercato l’origine dell’inquinamento Pfas «risalendo il fiume Po», avevano «identificato nello stabilimento Solvay Solexis di Spinetta Marengo, che scaricava in Bormida la sorgente principale di PFOA nel fiume Po».
 
A Spinetta, Solvay continua a produrre Cc6O4 e a inquinare a livelli da Guinness dei primati. È il filo che la prossima puntata seguirà fino in fondo.
Nella prima puntata (clicca qui) ci sono tutti i fatti, tutti accertati in una sentenza. Ciò che resta, che la Corte di Vicenza non fa, l’ha fatto Luca Santa Maria (l’avvocato già leader del collegio di difesa di Solvay nel precedente processo incentrato sul cromo esavalente) che ha depositato esposti alle Procure di Alessandria e di Vicenza.  Sono il cordone ombelicale che lega i due processi.
 
La qualificazione giuridica che se ne può trarre è: “che chi fornisce la materia, ne disegna il ciclo, ne ricava il prodotto e ne conosce la pericolosità, risponde in concorso (art. 110 c.p.) per l’evento che quel ciclo produce anche se materialmente la causa prossima, cioè l’immissione criminale nell’ambiente, è ascrivibile a un altro, in questo caso Miteni e alla sua condotta scriteriata nella gestione del rifiuto”. Il diritto, per arrivarci, non ha quindi bisogno di «bucare il velo» della società: non sa che farsene dei veli della personalità giuridica. Contano i fatti e il nesso di causalità tra ciascuna condotta e l’evento. E i fatti portano ai mandanti. E lo standard della colpevolezza soggettiva è già scritto in questa sentenza: il dolo eventuale di chi accetta il danno «come prezzo da pagare» per il profitto. E Solvay deve pagare, come incitava al primo processo il procuratore generale della Cassazione.

Chi paga i disastri ecosanitari.

Poco (in processo penale) o tanto (in class actions) la florida Solvay dovrà pagare per Alessandria. Ma in Veneto? Sia nelle class actions risarcitorie che per le condanne (non definitive) del tribunale di Vicenza?
 
Per queste ultime, il Consiglio di Stato, come già aveva fatto il Tar Veneto, ha dato ragione alla Provincia di Vicenza che ha individuato i responsabili dell’inquinamento da Pfas provocato dal sito produttivo ex Miteni di Trissino nelle aziende Mitsubishi, Eni Rewind e il gruppo Ici, subentrate alla fallita Miteni. Anzi, si erano limitate alla messa in sicurezza e ora sono passibili di “denuncia per omessa bonifica”.

Mitsubishi, chi inquina paghi.

Il Tar del Veneto ha sentenziato che ai costi di bonifica dell’inquinamento Pfas dovrà provvedere anche Mitsubishi, la più grande holding finanziaria del Giappone e una delle più importanti del mondo in numerosi settori industriali . Il colosso a Trissino (Vicenza)  alla fine degli anni ottanta sostituì la Miteni e se ne liberò nel 2009 con  una finta vendita dell’azienda a Ici (poi fallita nel 2013): “per la somma simbolica di 1 euro, premurandosi di escludere la garanzia del venditore in merito ad eventuali criticità ambientali”.

Mitsubishi si appellerà, perché coimputata nel processo penale che vede i dirigenti della Miteni e delle società a essa legate, addirittura attraverso una “condivisione delle medesime persone fisiche nelle cariche societarie”, accusati a vario titolo di avvelenamento di acque, inquinamento ambientale, disastro innominato aggravato e bancarotta fraudolenta, a seguito dell’inquinamento dalle sostanze perfluoroalchiliche di una vasta falda acquifera che nel 2013 ha scoperto  coinvolti 350mila cittadini nelle aree di Vicenza, Verona e Padova, con campionamenti  di  valori elevati di Pfas nel sangue dei residenti, con dichiarazione nel 2018 dello stato di emergenza e divieto di consumo di acqua potabile e istituzione di una zona rossa in 30 comuni, dove lo studio degli scienziati dell’Università degli studi di Padova, pubblicato sulla rivista scientifica Enviromental Health, ha calcolato che tra il 1985 e il 2018 si è verificato un aumento di mortalità per malattie cardiovascolari e malattie neoplastiche maligne.

L’aggravante anche per  Mitsubishi è “il comportamento gravemente omissivo nei confronti degli Enti competenti, impedendo di fatto di avviare il procedimento di messa in sicurezza e/o di bonifica che la normativa applicabile riconduce sotto il controllo delle Autorità pubbliche, procedimento che con un ragionevole grado di certezza avrebbe permesso sin da allora di eliminare, o quantomeno di limitare efficacemente gli effetti pregiudizievoli dell’inquinamento in atto, incidenti sull’ambiente e sulla salute di migliaia di persone”. I giudici sottolineano che si trattava di “composti da tempo sotto l’attenzione della comunità scientifica internazionale, e delle autorità di protezione ambientale”, poiché “sospettati di effetti dannosi sulla salute umana”, tra cui “alti livelli di colesterolo ed acido urico nel sangue, nonché una possibile correlazione con taluni tipi di cancro al fegato, al rene, al testicolo e alla tiroide”.

Mitsubishi sarà chiamata -quando e quanto?- alla bonifica, ma il  risarcimento alle Vittime, morte e ammalate, non sarà riconosciuto come già accaduto nel processo Solvay ad Alessandria?