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Eppure, c’è chi sostiene che è un precedente pericoloso per tutti i manager delle aziende. La condanna solleverebbe il timore che i vertici aziendali possano essere ritenuti penalmente responsabili per eventi disastrosi pur in assenza di azioni o colpe dirette e materiali, basandosi esclusivamente sulla loro posizione apicale. In grandi aziende, infatti, per schermarsi delle responsabilità penali l’amministratore delega gran parte delle competenze tecniche e di sicurezza su sottoposti, privi di capacità di spesa.
Questa preoccupazione dei manager è infondata perchè il diritto penale italiano non ammette la responsabilità oggettiva basata puramente sul ruolo gerarchico. Invece afferma che la responsabilità penale è unicamente personale. Infatti, affinché un manager sia condannato per un illecito penale la giurisprudenza richiede di dimostrare l’esistenza di una sua condotta criminosa, esempio che la omissione di obblighi manutentivi e le conseguenti calamità ed emissioni inquinanti sono dovute alle sue esclusive e consapevoli scelte di mancati investimenti per favorire la crescita dei profitti o altri interessi.
La norma giuridica è chiara, l’applicazione talvolta controversa. Emblematico è il caso dei processi per la Solvay di Spinetta Marengo: caso che fa scuola e andrà seguito nel prossimo futuro. Nel primo processo il PM individuò tra gli imputati i vertici della multinazionale, nel secondo (altro PM) si si è ridotto a due meri direttori esecutivi vincolati dai limiti di spesa. Anzi, nel primo processo il reato imputato fu di pesante dolo, nel secondo (in corso) è di leggera colpa: pur se addirittura aggravato dalla reiterazione.